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Ordinanza — n. 6726/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible ex officio because the appellant had previously waived specific appeal grounds via a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a new evaluation of the sentence's proportionality and potential acquittal conditions, but the Court held that such waived issues fall outside the scope of the appeal's devolutive effect. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the claimed sentencing errors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 615-bis c.p.p.: In cases of settlement under Art. 599-bis c.p.p., a subsequent cassation appeal challenging waived appeal grounds or sentencing determinations not raised in the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds concordato in appello devolutive effect of appeal inadmissibility ex officio procedural waiver remissione della pena motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 615-bis c.p.p.
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 615 bis cod. proc. pen
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHANI ARTUR nato a KAVAJE( ALBANIA) il 12/10/1978 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA\dato avviso -alle pà-r-Ti;`, udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Mihani Artur denuncia il vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena applicata per il reato di evasione; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Ftv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere-estensore Il Presi ente