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Ordinanza — n. 6723/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding trial contradiction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6723/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness, rejecting arguments that were merely repetitive of previously examined and dismissed criticisms. The appellant challenged the trial contradiction regarding evidence and the sentencing rationale for aggravated circumstances, but the court found these points lacked specific engagement with the lower court's exhaustive reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints regarding trial contradiction or sentencing that do not engage with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal manifest unfoundedness trial contradiction sentencing review inadmissible appeal procedural costs repetitive censure testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADADIELLO ANTONIO nato a LECCE il 10/06/1982 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Guadadiello Antonio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza perché meramente reiterativi di censure esaminate e respinte con congrua e corretta motivazione; rilevato, infatti, che il primo motivo ripropone la tesi della violazione del contraddittorio nella formazione della prova anche a fronte della motivazione resa, che dà atto che il teste, esaminato in contraddittorio, aveva riferito delle modalità di reperimento, estrapolazione delle immagini, riportate nell'annotazione di servizio e visionate con riconoscimento dell'imputato; correttamente la sentenza considera la piena utilizzabilità dei documenti acquisiti e visionati in dibattimento nella pienezza del contraddittorio, escludendo ogni pregiudizio del diritto di difesa; anche il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico e non si confronta con la esaustiva motivazione resa, che giustifica implicitamente il diniego e lo scostamento dal minimo edittale per il rilievo assorbente attribuito alla sfrontatezza dell'imputato, sorpreso a trattenersi di notte con amici in un locale pubblico, quindi, con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità negativa dell'imputato; ritenuta, peraltro, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024