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Ordinanza — n. 6721/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the appellant had previously waived specific grounds for appeal through a settlement agreement. The appellant argued violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and lack of motivation regarding liability under Article 337 of the Penal Code. The court ruled that the devolutive effect of the settlement limited the appellate court's review to non-waived reasons, rendering arguments about sentencing legality inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 615-bis c.p.p.: In cases of settlement on appeal, a cassation appeal challenging waived grounds or sentencing determinations not raised in the settlement is inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds concordato in appello inammissibilità ricorso devolutive effect Art. 599-bis c.p.p. motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 337 cod. pen.
e l'assenza di motivazione in ordine all'assenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 615-bis cod. proc. pen.
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 337 cod. pen
e l'assenza di motivazione in ordine all'assenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 615 bis cod. proc. pen
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIERNO ANNA nato a NAPOLI il 26/07/1974 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIt-dato avviso ali 'è --pà-Ft1;, udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Salierno Anna gi denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine all'assenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere restensore Il Presi nte