Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ndiaye Amadou Bamba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal of Genoa with sufficient reasoning. Specifically, the court rejected claims regarding the classification of the crime and sentencing leniency, noting the lower court properly considered the quantity of seized goods and the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must be specific and well-founded; generic or manifestly unfounded arguments that merely repeat previously examined and dismissed criticisms result in the inadmissibility of the appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE AMADOU BAMBA nato il 10/11/1978 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ndbf ye Amadou Bamba sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese in sentenza con congrua motivazione; rilevato, infatti, che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello ha giustificato la mancata qualificazione del reato di ricettazione nell'ipotesi meno grave di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. in ragione del quantitativo di merce sequestrato e dell'esercizio professionale dell'attività di vendita di merce contraffatta; considerato che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili a fronte della idonea motivazione resa, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti specifici dell'imputato (e non del solo precedente per il reato associativo finalizzato ali reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni contraffatti, contestato nel ricorso); reputa congrua la pena inflitta, avuto riguardo alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, ritenute ostative alla sostituzione della pena inflitta con sanzioni alternative all'evidenza in ragione della prognosi negativa formulata, avendo la difesa richiesto e fatto riferimento alle sanzioni sostitutive della libertà controllata e della semidetenzione e non alle pene sostitutive previste dalla nuova normativa (art. 20 bis cod. pen. e 531.689/91 riformato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglierei estensore Il Pr