Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding tax evasion liability. The court rejected the alternative fact reading. The appeal is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Antonio Bartoli inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant attempted to challenge the lower court's finding of tax evasion by proposing an alternative reading of the facts that contradicted the linear reasoning used to establish intent and misinterpretation of authorization. The court rejected this approach, noting that the lower court had already thoroughly examined and dismissed these arguments with sufficient motivation, thereby rendering the appeal merely repetitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, as it merely reiterates arguments already examined and dismissed in the final judgment with adequate reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLI ANTONIO nato a MANFREDONIA il 02/12/1966 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bartoli Antonio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese in sentenza con congrua motivazione; rilevato, infatti, che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare (pag. 4), che con argomentazioni logiche esclude l'assenza del dolo e l'erronea interpretazione dell'autorizzazione rilasciata, evidenziando il chiaro contenuto dell'autorizzazione, l'accertamento che il Sert locale era regolarmente chiuso il sabato e che il Bartoli non si era recato presso il DSM di Manfredonia e la circostanza che il Bartoli non avesse fatto alcun riferimento alla chiusura del Sert; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere,éStensore Il Pre te