Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Cione Maria inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal arguments were generic, manifestly unfounded, and merely reiterated criticisms already examined and dismissed in the lower court's judgment. Specifically, the court rejected the claim of necessity regarding escape from detention because the timeline of events contradicted the alleged urgency and inevitability of the danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded arguments that merely reiterate previously examined censure are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIONE MARIA nato a POMIGLIANO D'ARCO il 16/12/1984 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRESCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cione Maria è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censure esaminate e disattese in sentenza con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, escludendo lo stato di necessità si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti e delle prove, non consentite in questa sede a fronte di una motivazione lineare (pag. 5-6), che correttamente esclude la rilevanza dei motivi dell'allontanamento dal luogo di detenzione (quanto al primo episodio) e l'urgenza e inevitabilità del pericolo (quanto al secondo), evidenziando che all'atto dell'allontanamento notturno dalla struttura la ricorrente non si recò immediatamente in clinica, bensì presso un amico e solo nel pomeriggio presso la clinica di Aversa„ con modalità contrastanti con l'attualità del pericolo richiesto dalla scriminante invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il P