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Ordinanza — n. 6717/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible for genericity and manifest unfoundedness regarding false accusation charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6717/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marinca Ioan Radu inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued against the lower court's finding of responsibility for the crime of calunnia, but the court rejected this as a reductive and alternative reading of facts already examined. The court ruled that the appellant voluntarily attacked a vehicle and falsely claimed victimhood of attempted murder to accuse the social worker, warranting dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded appeals reiterating already examined censure are inadmissible.

Parole chiave

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false accusation charges inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness reiterative censure calunnia crime court of cassazione istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINCA IOAN RADU nato a SIGHETU MARMATIEI( ROMANIA) il 21/06/1994 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marinca Ioan Radu è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia si risolve in una prospettazione riduttiva e in una lettura alternativa dei fatti e delle prove, non consentite in questa sede a fronte di una motivazione lineare che, basandosi sulle convergenti testimonianze acquisite, ha escluso che l'imputato si fosse limitato a riferire un fatto vero, qualificandolo erroneamente, essendo, invece, emerso che si era volontariamente scagliato contro l'autovettura condotta dall'assistente sociale, poi riferendo falsamente al medico e all'agente di polizia presso il pronto soccorso di essere stato vittima di tentato omicidio, in tal modo accusando l'assistente sociale di detto reato, pur essendo consapevole della sua innocenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigli