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Ordinanza — n. 6716/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding resistance charge and intoxication defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rizzo Mario inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued against the first-instance court's finding of no drunkenness and lack of intent for the crime of resistance, proposing an alternative reading of the evidence. The court rejected this because the lower court's reasoning was consistent with the first instance and properly excluded the defense of confusion based on testimonies.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when it merely reiterates disallowed criticisms or proposes an alternative reading of facts and evidence not permitted at this stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic and unfounded crime of resistance state of confusion reiteration of disallowed censure difesa d'ufficio rinuncia al dibattimento orale concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MARIO nato a PALERMO il 06/06/1978 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Rizzo Mario sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure disattese con congrua e corretta motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti e delle prove, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione che si salda a quella della sentenza di primo grado e, basandosi sulle testimonianze acquisite, ha escluso che l'imputato fosse ubriaco e avesse agito in stato confusionale, tale da escludere il dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere stensore Il Pr;ésid nte