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Ordinanza — n. 6715/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6715/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Rega inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rega challenged a lower court's finding of multiple defamation charges against several public officials, arguing against the severity of the sentence and the comparison of circumstances. The court rejected these arguments as merely reiterative of previously dismissed grievances and lacking substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals must be specific and well-founded; generic or manifestly unfounded arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness reiterative censure defamation charges court costs criminal procedure altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
Art. 81, comma 1, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n. 4537 del 09/01/2009, Sileoni e altro, Rv. 242820
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA ALESSANDRO nato a SALERNO il 03/08/1995 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Rega Alessandro sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure disattese con congrua e corretta motivazione; rilevato, infatti, che correttamente è stata ritenuta la pluralità di reati di calunnia, contestata in fatto, in ragione del numero dei pubblici ufficiali accusati di falso, atteso che, come affermato da questa Corte, in caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell'art. 81 primo comma cod. pen., quanti sono gli incolpati (Sez.6, n. 4537 del 09/01/2009, Sileoni e altro, Rv. 242820); che, pertanto, è stato ritenuto correttamente applicato l'aumento per la continuazione in misura contenuta; considerato, altresì, inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il giudizio di comparazione delle circostanze in termini di equivalenza, risolvendosi il motivo nel sollecitare una valutazione più favorevole, esclusa dai giudici di merito, che hanno ritenuto equo il bilanciamento operato in mancanza di elementi positivamente valutabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell mmende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere'estensore Il P iden