Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Barilaro Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal grounds generic and manifestly unfounded, noting that the challenge to the sentencing was merely a repetition of previously addressed criticisms regarding discretionary power. Consequently, the appeal was rejected because it sought a new evaluation of the sentence's appropriateness, which the court ruled is not permitted when the original judgment was well-motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded challenges to the exercise of judicial discretion or the appropriateness of a sentence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILARO SIMONE nato a LECCO il 09/09/1994 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CR1SCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Barilaro Simone è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando il motivo relativo al trattamento sanzionatorio meramente reiterativo di censure disattese con congrua e esaustiva motivazione; rilevato, infatti, che il motivo relativo alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche si risolve in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice, nella specie ampiamente giustificato dal rilievo attribuito alle modalità del fatto, alla gravità del pericolo creato dalla condotta di guida durante la fuga, all'intensità del dolo e ai numerosi precedenti anche specifici dell'imputato, ritenuti ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglierciestensore Il Preside