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Ordinanza — n. 6713/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded lack of motivation allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Deragna Nico against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant alleged a violation of law and a lack of motivation in the lower court's decision but failed to provide specific arguments or identify concrete inconsistencies. Consequently, the court ruled that the defect was merely stated without argumentation, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 368, comma 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or lack of motivation is generic and unfounded, failing to demonstrate specific incongruities or critical flaws in the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic allegations lack of motivation manifestly unfounded procedural costs Corte di Cassazione Italian civil procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 368, comma 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERAGNA NICO nato a MILANO il 22/01/1992 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Deragna Nico è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che con unico motivo si denuncia la violazione di legge nonché la mancanza e apparenza della motivazione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigIie—rà estensore Il P esidente