Recourse dismissed for genericity and manifest unfoundedness; appeal court correctly rejected recidivism exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Bahry Younes inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellate court had already addressed the argument, rejecting the claim that the defendant's actions stemmed from mental distress and instead characterizing them as evidence of a persistent criminal propensity demonstrated by brandishing two knives. Consequently, the court upheld the lower court's decision, ruling that the violence and prior record confirmed continued dangerousness rather than mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A recourse is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when it merely reiterates a criticism already examined and dismissed with sufficient motivation by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BAHRY YOUNES nato il 16/06/1994 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di El Bahry Younes è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con congrua motivazione; rilevato che con argomentazioni lineari e corrette la Corte di appello ha giustificato la mancata esclusione della recidiva, ritenendo di non poter qualificare il fatto in esame come manifestazione delle disagiate condizioni del ricorrente, dovendo, piuttosto, considerarlo una ulteriore dimostrazione della radicata propensione criminale, risultante dai precedenti penali e confermata dalla violenza posta in essere nei confronti degli operanti, brandendo due coltelli, dimostrativa di perdurante e più accentuata pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere' estensore Il Presidente