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Ordinanza — n. 6711/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6711/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Anna Scialò's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already rejected her claims regarding lack of identification and timing of offenses with sufficient reasoning. The supreme court found the new arguments merely repetitive and logically incoherent, thus upholding the lower judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded arguments that merely repeat previously examined and dismissed criticisms are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness repetitive arguments procedural dismissal Italian criminal procedure costs and fine identificazione credibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: SCIALO ANNA nato a GENOVA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Scialò Anna, ribaditi nella memoria, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che con argomentazioni logiche e coerenti, la Corte di appello ha respinto la tesi, riproposta nel ricorso, della mancanza di una identificazione certa dell'imputata, invece, riconosciuta con certezza dall'operante, che la vide affacciata alla finestra dell'abitazione di un noto spacciatore, accertando, inoltre, che non si era presenta al Sert; considerato che anche il secondo motivo è stato respinto con adeguata motivazione, attribuendo rilievo all'estemporaneità dell'episodio in esame e all'assenza di collegamento con gli altri reati, riuniti in sede esecutiva (tutti successivi a quello in oggetto, sicché dovrebbe ritenersi che al momento del fatto in esame la ricorrente avesse già deliberato di commettere un furto e ulteriori evasioni, il che è stato correttamente escluso in sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estpnsore Il Pr 'dente