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Ordinanza — n. 6710/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to genericity and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Alouach Mohamed and Alouach El Houcein inadmissible. The appellate court had already thoroughly examined and rejected the defendants' claims regarding their understanding of arrest home restrictions and the appropriateness of their sentencing. The court ruled that the new arguments were merely repetitive and lacked substantive merit, leading to the dismissal of the cases and an order for the defendants to pay legal costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive; generic or manifestly unfounded arguments that reiterate previously examined and dismissed censure are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals genericity of grounds manifestly unfounded repetitive censure legal costs order criminal procedure Italian Cassation espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALOUACH MOHAMED nato il 11/11/1996 ALOUACH EL HOUCEIN nato il 15/02/1991 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Alouach Mohamed e Alouach EI Houcein, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione in sentenza; rilevato che con argomentazioni logiche e coerenti, la Corte di appello ha respinto la tesi, riproposta nel ricorso, della mancata comprensione da parte degli imputati delle prescrizioni, evidenziando che dal verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari, atto pubblico fidefaciente, risultava l'opposto; che gli imputati erano in Italia da almeno due anni, sicché era ragionevole ritenere che comprendessero la lingua italiana e le semplici prescrizioni imposte; che la presenza dell'interprete era solo diretta ad offrire maggiori garanzie nel corso del processo e che anche la successiva irreperibilità degli imputati rendeva palese l'intento di sottrarsi alla misura e al processo (pag. 3-4); ritenuto che anche il motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, non è deducibile in questa sede a fronte della congrua motivazione resa, avendo i giudici dato atto dell'assenza di elementi positivi valutabili, del comportamento tenuto dagli imputati, resisi irreperibili, dei numerosi e gravi precedenti di Alouach El Houcein e della determinazione della pena nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Pre&