Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness regarding crime existence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Escudero Vargas Julder Arlex inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The defense argued the crime did not exist, while the court noted the lower court already established the crime based on objective facts and rejected the claim of minimal offense. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without providing new, specific evidence or legal reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESCUDERO VARGAS JULDER ARLEX nato il 12/07/1988 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Escudero Vargas Julder Arlex è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo e oppositivo a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, fondata sulla valutazione complessiva delle modalità del fatto; rilevato che con l'appello la difesa aveva contestato la sussistenza del reato (non la mancanza di dolo), invece, desunta dalle oggettive modalità del fatto, descritte in sentenza (pg. 3); considerato che i giudici hanno escluso la mimimalità del fatto, asseritamente desumibile dalla mancanza di volontà di eludere i controlli e dalla stessa valutazione espressa in ordine all'aumento di pena per la recidiva pluriqualificata (oggetto dell'appello del PG, poi rinunciato), rilevando che non vi era alcuna evidenza della breve durata dell'allontanamento e, quindi, della particolare tenuità dell'offesa nonché dando atto dell'irrilevanza del fatto che, a seguito dell'evasione l'imputato non avesse commesso altri illeciti( Pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglierestensore Il Pre