Court dismisses appeal for evasion of home detention as generic and unfounded, upholding conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Levakovic Ida inadmissible due to its generic nature and manifest unfoundedness. The prosecution successfully argued that the defendant's unauthorized departure from home detention, witnessed by a witness, constituted the crime of evasion regardless of her subsequent return or the duration of the absence. Consequently, the court upheld the lower court's finding of guilt and dolo, ruling that any unauthorized departure without authorization fulfills the elements of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 640-bis c.p.: The crime of evasion is consummated by any unauthorized departure from the place of domiciliary arrest, irrespective of the distance traveled, the duration of the absence, or the ultimate intent to evade judicial control permanently.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC IDA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/11/1984 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQULLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Levakovic Ida è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando sorretta da idonea e corretta motivazione l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, fondata sulle dichiarazioni del teste, che aveva visto uscire l'imputata dall'ospedale e salire su un'autovettura, essendo irrilevante che fosse rientrata dopo mezzora; considerato, pertanto, che correttamente è stato ritenuto sussistente il reato di evasione e il dolo, atteso che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento o i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977); né è necessario, come precisato dai giudici di merito, che finalità sia quella di sottrarsi in modo definitivo alla misura cautelare ed ai controlli della polizia giudiziaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Pre