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Ordinanza — n. 6703/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6703/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6703/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ OVALLE PEDRO JOSE nato il 02/02/1988 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; t OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Martinez Ovalle Pedro Jose è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che alla necessità di superare i problemi di alcol dipendenza, ammessa solo in udienza, non è stato attribuito rilievo, avendo l'imputato nell'immediatezza indicato alternativamente l'esigenza di rifornirsi di tabacco o di alcol, correttamente ritenute non integranti la situazione di indilazionabilità ed urgenza, tipiche della scriminante invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro tremila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6703/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ OVALLE PEDRO JOSE nato il 02/02/1988 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; t OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Martinez Ovalle Pedro Jose è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che alla necessità di superare i problemi di alcol dipendenza, ammessa solo in udienza, non è stato attribuito rilievo, avendo l'imputato nell'immediatezza indicato alternativamente l'esigenza di rifornirsi di tabacco o di alcol, correttamente ritenute non integranti la situazione di indilazionabilità ed urgenza, tipiche della scriminante invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro tremila.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale forza di cosa giudicata materiale allegazioni insufficientemente motivate ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ OVALLE PEDRO JOSE nato il 02/02/1988 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; t OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Martinez Ovalle Pedro Jose è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che alla necessità di superare i problemi di alcol dipendenza, ammessa solo in udienza, non è stato attribuito rilievo, avendo l'imputato nell'immediatezza indicato alternativamente l'esigenza di rifornirsi di tabacco o di alcol, correttamente ritenute non integranti la situazione di indilazionabilità ed urgenza, tipiche della scriminante invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente