Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6702/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6702/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE DOMENICO nato a NAPOLI il 03/06/1975 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pollice Domenico sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi ed oppositivi, senza alcun confronto con la motivazione lineare e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che l'identificazione dell'imputato è stata ritenuta certa in ragione del rinvenimento a bordo dell'autovettura di documenti e chiavi dell'abitazione del Pollice, rilevando, con rigorosa argomentazione logica, che sia l'uso dell'autovettura da parte di terzi che il furto o smarrimento dei documenti e delle chiavi non erano mai stati denunciati (pa.4); considerato che anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto è sorretta da adeguata motivazione, che attribuisce rilievo alle modalità della condotta, descritte nell'imputazione, e alla personalità negativa dell'imputato, gravato da recidiva specifica e reiterata, giustificativa del diniego delle attenuanti generiche, richieste con formula di stile ( pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE DOMENICO nato a NAPOLI il 03/06/1975 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pollice Domenico sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi ed oppositivi, senza alcun confronto con la motivazione lineare e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che l'identificazione dell'imputato è stata ritenuta certa in ragione del rinvenimento a bordo dell'autovettura di documenti e chiavi dell'abitazione del Pollice, rilevando, con rigorosa argomentazione logica, che sia l'uso dell'autovettura da parte di terzi che il furto o smarrimento dei documenti e delle chiavi non erano mai stati denunciati (pa.4); considerato che anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto è sorretta da adeguata motivazione, che attribuisce rilievo alle modalità della condotta, descritte nell'imputazione, e alla personalità negativa dell'imputato, gravato da recidiva specifica e reiterata, giustificativa del diniego delle attenuanti generiche, richieste con formula di stile ( pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti d'identità indizio identificazione credibile prove acquisite illegalmente documenti attendibili indagine per furto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE DOMENICO nato a NAPOLI il 03/06/1975 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pollice Domenico sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi ed oppositivi, senza alcun confronto con la motivazione lineare e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che l'identificazione dell'imputato è stata ritenuta certa in ragione del rinvenimento a bordo dell'autovettura di documenti e chiavi dell'abitazione del Pollice, rilevando, con rigorosa argomentazione logica, che sia l'uso dell'autovettura da parte di terzi che il furto o smarrimento dei documenti e delle chiavi non erano mai stati denunciati (pa.4); considerato che anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto è sorretta da adeguata motivazione, che attribuisce rilievo alle modalità della condotta, descritte nell'imputazione, e alla personalità negativa dell'imputato, gravato da recidiva specifica e reiterata, giustificativa del diniego delle attenuanti generiche, richieste con formula di stile ( pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente