Ordinanza — n. 6702/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE DOMENICO nato a NAPOLI il 03/06/1975 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pollice Domenico sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi ed oppositivi, senza alcun confronto con la motivazione lineare e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che l'identificazione dell'imputato è stata ritenuta certa in ragione del rinvenimento a bordo dell'autovettura di documenti e chiavi dell'abitazione del Pollice, rilevando, con rigorosa argomentazione logica, che sia l'uso dell'autovettura da parte di terzi che il furto o smarrimento dei documenti e delle chiavi non erano mai stati denunciati (pa.4); considerato che anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto è sorretta da adeguata motivazione, che attribuisce rilievo alle modalità della condotta, descritte nell'imputazione, e alla personalità negativa dell'imputato, gravato da recidiva specifica e reiterata, giustificativa del diniego delle attenuanti generiche, richieste con formula di stile ( pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE DOMENICO nato a NAPOLI il 03/06/1975 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pollice Domenico sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi ed oppositivi, senza alcun confronto con la motivazione lineare e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che l'identificazione dell'imputato è stata ritenuta certa in ragione del rinvenimento a bordo dell'autovettura di documenti e chiavi dell'abitazione del Pollice, rilevando, con rigorosa argomentazione logica, che sia l'uso dell'autovettura da parte di terzi che il furto o smarrimento dei documenti e delle chiavi non erano mai stati denunciati (pa.4); considerato che anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto è sorretta da adeguata motivazione, che attribuisce rilievo alle modalità della condotta, descritte nell'imputazione, e alla personalità negativa dell'imputato, gravato da recidiva specifica e reiterata, giustificativa del diniego delle attenuanti generiche, richieste con formula di stile ( pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE DOMENICO nato a NAPOLI il 03/06/1975 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pollice Domenico sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi ed oppositivi, senza alcun confronto con la motivazione lineare e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che l'identificazione dell'imputato è stata ritenuta certa in ragione del rinvenimento a bordo dell'autovettura di documenti e chiavi dell'abitazione del Pollice, rilevando, con rigorosa argomentazione logica, che sia l'uso dell'autovettura da parte di terzi che il furto o smarrimento dei documenti e delle chiavi non erano mai stati denunciati (pa.4); considerato che anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto è sorretta da adeguata motivazione, che attribuisce rilievo alle modalità della condotta, descritte nell'imputazione, e alla personalità negativa dell'imputato, gravato da recidiva specifica e reiterata, giustificativa del diniego delle attenuanti generiche, richieste con formula di stile ( pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente