Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6701/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded due to prior complete reasoning on minor facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelkadir Marey Sherif Kamil inadmissible due to its generic nature and manifest unfoundedness. The court noted that the specific minor fact was already excluded in the lower court's judgment, which fully addressed the intensity of intent based on the duration of the client's removal from home detention. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded because it merely reiterates a profile already disallowed in the judgment with congruous and complete reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal manifest unfoundedness reiterative argument complete reasoning procedural costs home detention Cassazione ordinanza allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELKADIR MAREY SHERIF KAMIL nato il 08/08/2001 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Abdelkadir Marey Sherif Kamil è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo di un profilo disatteso in sentenza con motivazione congrua e completa; rilevato, infatti, che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, per la durata dell'allontanamento dalla struttura ove era sottoposto a detenzione domiciliare (dal 24 ottobre al 7 novembre 2020), indicativa dell'intensità del dolo e della gravità dell'offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente