Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding sentencing and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lauro Pasqualino inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued against the lower court's findings, but the court noted that the appealed judgment had already thoroughly examined and rejected these claims with logical reasoning. Specifically, the court found that the appellant's threats were proven, his refusal to identify himself was established, and the imposed sentence was proportionate based on his criminal history and negative personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic attacks on factual findings or requests for re-evaluation of evidence without new grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURO PASQUALINO nato a MESSINA il 13/12/1984 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Lauro Pasqualino sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto i denunciati vizi della motivazione in realtà mirano a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare e logica; rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione, che smentisce l'assunto difensivo; quanto al primo e al terzo motivo la sentenza dà atto (pag.4-5) che le persone offese avevano confermato le dichiarazioni iniziali e i testi a difesa, pur rimarcando la preoccupazione dell'imputato per le condizioni di salute della madre, ne avevano confermato le condotte; che le frasi pronunciate avevano contenuto minatorio; erano idonee a coartare l'azione degli operatori sanitari e a creare un disservizio ospedaliero; il dolo specifico era reso palese dalla volontà di minacciare le persone offese nel pieno svolgimento delle loro funzioni per tentare di accedere nel luogo ove si trovava la madre); rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, risultando accertato il reiterato rifiuto di fornire le generalità agli operanti intervenuti, che lo avevano inviato ad allontanarsi dalla struttura e a seguirli per l'identificazione, rilevato che anche il trattamento sanzionatorio e il diniego di sostituzione della pena detentiva sono sorretti da esaustiva motivazione, che attribuisce rilievo ai precedenti penali, alla pervicacia dimostrata e alla personalità negativa dell'imputato e reputa del tutto proporzionata la pena inflitta, prossima ai minimi edittali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il