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Ordinanza — n. 6699/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6699/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHUKWUNADU SAMEL nato il 31/12/1990 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Samel Chukwunadu - nel quale il difensore si duole dell'inosservanza di legge e del vizio di motivazione per aver il Tribunale di sorveglianza di Perugia concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare in luogo dell'affidamento in prova - sono manifestamente infondate.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6699/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Samel Chukwunadu - nel quale il difensore si duole dell'inosservanza di legge e del vizio di motivazione per aver il Tribunale di sorveglianza di Perugia concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare in luogo dell'affidamento in prova - sono manifestamente infondate.

Parole chiave

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servizio sociale dipendenza dall'assistenza sociale esclusione sociale aiuto a domicilio soppressione dell'aiuto sociale rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHUKWUNADU SAMEL nato il 31/12/1990 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Samel Chukwunadu - nel quale il difensore si duole dell'inosservanza di legge e del vizio di motivazione per aver il Tribunale di sorveglianza di Perugia concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare in luogo dell'affidamento in prova - sono manifestamente infondate.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Perugia nel rigettare la richiesta di affidamento in prova, fa leva sulle condotte criminose tenute dal condannato, sulle pendenze di ulteriori procedimenti penali, sulle informazioni rese dai Carabinieri della Stazione di Cosenza (circa la presenza di pregiudicati nel Consiglio dell'Associazione di volontariato presso la quale il condannato intenderebbe svolgere l'attività), nonché sull'assenza di un'attività lavorativa. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che lamenta l'utilizzo di mere clausole di stile - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.