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Ordinanza — n. 6698/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for attempted murder, citing prior criminal record and weapon severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6698/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Florin Filip inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court correctly rejected the defense's arguments regarding non-punishment under Article 131-bis and the minor offense clause of Article 4, Section 3 of Law 110/1975. This decision relied on the appellant's prior convictions for attempted murder and other crimes, combined with the lethal nature of the weapon used, which established sufficient criminal offensiveness.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 4, comma 3 L. 110/1975; The court must reject appeals claiming non-punishment or minor offense status when the defendant's prior criminal record and the severity of the weapon used demonstrate significant criminal offensiveness and a negative assessment of personality.

Parole chiave

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attempted murder conviction non-punishment clause rejection prior criminal record impact minor offense clause exclusion inadmissible appeal ruling criminal offensiveness assessment weapon severity analysis difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalle parti, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod.
Art. 4, comma 3 L. 110/1975
e dell'art. 4, comma 3 L.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalle parti, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: NITA FLORIN FILIP nato il 14/05/1985 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Nita Florin Filip - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 4, comma 3 L. 110/75 e del vizio di motivazione - oltre a essere manifestamente infondate, sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata.

Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalle parti, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., in quanto si è al cospetto di una condotta di apprezzabile offensività (avendo il coltello trovato una lama in acciaio affilata ed appuntita di 8,5 cm; in più, il ricorrente risulta essere stato condannato per plurimi reati tra cui tentato omicidio, minacce, furto tentato, evasione e guida senza patente; alla vista dei militari, il Nita ha tentato di nascondersi, da ciò emergendone la consapevolezza della illiceità della sua condotta); e, con riguardo alla richiesta di riqualificare la condotta contestata ai sensi dell'art. 4, comma 3, I. 110/1975, si esclude la circostanza del fatto di lieve entità facendo leva sui precedenti penali a carico dell'imputato e sul conseguente giudizio negativo sulla sua personalità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.