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Ordinanza — n. 6697/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against supervision court order regarding lawyer's irrecoverability and alternative measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6697/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Falzetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Falzetti argued that the supervision court violated procedural articles regarding irrecoverability and failed to apply correct interpretative principles for alternative measures. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the supervision court properly relied on failed searches and the defendant's pending criminal proceedings to deny release.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159, 160, 192, 546 c.p.p.; Art. 47, 47 ter Ord. pen. 1975; The Court of Cassation holds that appeals alleging violations of irrecoverability rules or interpretative principles for alternative measures are inadmissible if the lower court's decision is based on established facts and sound reasoning without evident error.

Parole chiave

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irrecoverability declaration alternative measures denial supervision court appeal procedural violation claim manifestly unfounded appeal court costs and fine lawyer recidivism risk capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 159 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 47 Ord. pen. 1975
Art. 47 ter Ord. pen. 1975
Art. 526 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZETTI ANDREA nato a ROMA il 27/04/1973 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Andrea Falzetti - nel quale il difensore si duole a) della violazione degli artt. 157, 159, 160, 192, 546 comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale di sorveglianza deciso sulla base di una dichiarazione di irreperibilità irrituale, b) della violazione degli aitt. 47 e 47 ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) in combinato disposto con gli artt. 192, 546, comma 1, lett. e), 526 cod. proc. pen., per inosservanza dei principi ermeneutici relativi alla valutazione di sussistenza o meno dei requisiti di concessione delle misure alternative, c) del vizio di motivazione - come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva sono manifestamente infondate.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma premette l'accertata irreperibilità del condannato a seguito di vane ricerche effettuate dai carabinieri di Tor Sapienza che più volte avevano contattato il ricorrente e si erano recati presso il suo domicilio. Inoltre, nel rigettare la richiesta di misure alternative alla detenzione, fa riferimento ai procedimenti pendenti a carico di Falzetti per diversi reati e ad altrettante denunce per ulteriori illeciti, alla querela sporta nel 2019 da Emiliano Armati (il quale esponeva che l'avv. Falzetti, suo legale, era sempre stato assente alle udienze relative al procedimento nei suoi confronti e si era reso irreperibile), alla gravità dei fatti di cui al titolo in esecuzione, per di più commessi da un avvocato, sebbene non nell'esercizio delle sue funzioni, al fatto che la professione legale non risulta nel caso di specie utile ai fini rieducativi per l'esecuzione della prova e al pericolo di recidiva, comprovato dai procedimenti pendenti per fatti di un certo rilievo (commessi tra il 2010 e il 2019).

Infine, conclude col ritenere che tali circostanze depongano, almeno allo stato, in senso sfavorevole a una prognosi di affidabilità e, quindi, di idoneità delle misure invocate a consentire l'effettivo recupero e reinserimento sociale del condannato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.14. /(( Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 genna