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Ordinanza — n. 6696/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding seized weapons, ruling expert analysis unnecessary due to clear evidence of sharpness and ammunition integrity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6696/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Claudio La Croce and Maverick Kenic La Croce inadmissible. The appellants argued that the nature of the seized weapons could not be verified, citing violations of procedural articles. The court rejected this, noting the lower court's findings that the knives were sharp and the ammunition's efficiency was evident from their storage conditions and photographic documentation, rendering expert analysis unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 697 cod. pen.; Art. 194 et seq. cod. proc. pen.: The court may dispense with expert analysis on seized weapons when documentary evidence and witness testimony sufficiently establish their suitability for use, thereby rejecting appeals based on the lack of such verification.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility seized weapons analysis expert report necessity ammunition integrity evidence procedural violation claim porto abusivo di armi parità delle armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 697 cod. pen.
In essa, invero, si evidenzia che sicuramente sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 697 cod.
Art. 194 et seq. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 697 cod. pen
In essa, invero, si evidenzia che sicuramente sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LACROCE CLAUDIO nato a CASALMAGGIORE il 10/07/1974 LACROCE MAVERICK KENIC nato a LEGNAGO il 05/08/1995 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure di cui al primo e al secondo motivo del ricorso congiunto di Claudio La Croce e Maverick Kenic La Croce - nei quali il difensore lamenta l'impossibilità di verificare la natura di armi degli oggetti sequestrati nella disponibilità degli imputati e la violazione degli artt. 194 e ss. cod. proc. pen. - sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza di appello.

In essa, invero, si evidenzia che sicuramente sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. sia la detenzione dei pugnali rinvenuti nella camera da letto di Maverick Kenic La Croce sia la detenzione delle cartucce rinvenute nella disponibilità di Claudio La Croce (dal medesimo, invero, spontaneamente consegnate agli operanti). E si osserva, con riguardo in particolare all'idoneità all'impiego sia dei pugnali che delle cartucce, presupposto necessario della fattispecie, che : - il teste di Polizia giudiziaria ha riferito che i coltelli erano ben affilati e che dalla documentazione fotografica non emergono danni o difetti da poter comportarne l'inservibilità; - l'efficienza delle cartucce può essere agevolmente desunta sia dalle modalità di conservazione delle stesse, custodite invero all'interno dell'abitazione e dunque in un luogo chiuso, al riparo da acqua e precipitazioni (che potessero comprometterne l'efficienza rendendole non offensive), sia dall'integrità delle stesse quale evincibile dalla documentazione fotografica, non rendendosi, pertanto, necessario un accertamento peritale al fine di verificarne la capacità esplodente (nel caso in esame, peraltro, non praticabile, stante l'intervenuta distruzione del materiale in sequestro).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi - che insistono sul mancato approfondimento dell'idoneità all'impiego delle armi e delle cartucce sequestrate e lamentano un vulnus probatorio inesistente, considerato che nella analitica e logica ricostruzione della Corte le dichiarazioni del teste di P.g. risultano riscontrate dalla documentazione fotografica - devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 genn