Italian Court dismisses appeal claiming recidivism exclusion violation due to lack of social danger assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jerradi Nourredine inadmissible, rejecting his claim that the Court of Appeal failed to assess social danger for recidivism exclusion. The appellate court had already thoroughly evaluated the defendant's lack of behavioral change and continued criminal pattern as evidence of social danger. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was legally sound and the appeal could not be examined on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133, 99 comma 4 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals alleging violation of recidivism exclusion rules due to insufficient social danger assessment are inadmissible when the lower court has already adequately evaluated the facts and provided correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JERRADI NOUREDDINE nato il 04/12/1974 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Jerradi Nourredine - nel quale il difensore lamenta violazione degli artt. 132, 133 e 99, comma 4, cod. pen., per avere la Corte di appello di Torino disatteso la richiesta di esclusione della recidiva, senza motivare sull'effettiva pericolosità sociale - non sono consentite in sede di legittimità in quanto in fatto e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici.
Invero, in ordine all'applicazione della recidiva infraquinquennale nei confronti dell'imputato, la Corte d'appello di Torino - con motivazione scevra da vizi logici e giuridici - ha rapportato le violazioni precedenti a quella attuale, evidenziando che la successione cronologica dei fatti, l'analogia delle condotte, l'assenza di qualsiasi tentativo da parte di Jerradi di mutare stile di vita nonostante la fiducia accordatagli attraverso la concessione dei benefici di legge, indicano univocamente che il suddetto non ha tratto insegnamento dalle passate esperienze giudiziarie, non ha compreso la gravità delle condotte realizzate, non ha manifestato alcuna intenzione di modificare la sua condotta ed ha anzi continuato a commettere reati della stessa tipologia.
Ha, quindi, rilevato che è innegabile che i reati per cui si procede siano espressione di un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell'o,-dinamento penale, dell'assenza di ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne e quindi di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata, avendo il prevenuto dato ampia e convincente prova di possedere una propensione delinquenziale; e che non vi sono ragioni per escludere detta recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 20