Cassation court dismisses appeal for alternative measures due to missing personal domicile declaration by the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for alternative measures lacked a personal domicile declaration by the defendant. The defense argued for revocation of the lower court's rejection, but the court found the omission fatal under procedural law. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 677, comma 2-bis c.p.p.; Art. 47, 47 ter 1-bis I. 26 luglio 1975, n. 354: A request for alternative measures to detention must contain a personal domicile declaration by the interested party, a formal requirement that cannot be substituted by the attorney's indication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YAZIZI MAROUAN nato il 12/05/1991 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; (1 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nella richiesta difensiva proposta nell'interesse di El Yazizi Marouan, convertita in ricorso per Cassazione - il difensore chiede la revoca dell'ordinanza di inammissibilità delle misure alternative ex artt. 47 e 47 ter 1 bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino - sono manifestamente infondate.
Invero, la domanda con cui il condannato non detenuto o il suo difensore richiedono una misura alternativa alla detenzione deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato, formalità che ha natura strettamente personale e che non può essere surrogata dalla mera indicazione di un domicilio nell'istanza sottoscritta e presentata dal difensore (Sez. I, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.