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Ordinanza — n. 6691/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6691/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARRI MARCO nato a CIVITAVECCHIA il 27/03/1978 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA@ato_a_v2..2s_oallejaart.iij . udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ._- ---- Ritenuto in fatto e considerato in diritto Marco Gasparri ha proposto personalmente ricorso per cessazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo nei confronti dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma con cui veniva rigettata l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6691/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMA@ato_a_v2..2s_oallejaart.iij . udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ._- ---- Ritenuto in fatto e considerato in diritto Marco Gasparri ha proposto personalmente ricorso per cessazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo nei confronti dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma con cui veniva rigettata l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico rappresentanza valida procedimento in contumacia domanda d'asilo di rom obbligo di comparizione all'udienza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARRI MARCO nato a CIVITAVECCHIA il 27/03/1978 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA@ato_a_v2..2s_oallejaart.iij . udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ._- ---- Ritenuto in fatto e considerato in diritto Marco Gasparri ha proposto personalmente ricorso per cessazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo nei confronti dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma con cui veniva rigettata l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però suc:cessivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. peri.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.