Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure of defendant to personally allege unknown facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Claudio Madeo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had rejected Madeo's claim that the police bell malfunctioned, noting he failed to personally allege this unknown fact during proceedings. The court ruled that the burden of proving such facts lies with the defendant, who must present them in person rather than through counsel or written memoranda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533 c.p.p.; Art. 75 D.Igs. 159/2011: The burden of alleging unknown facts rests on the accused personally, requiring direct presentation in court, which cannot be substituted by defense counsel or written submissions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEO CLAUDIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 17/05/1981 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Claudio Madeo - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in riferimento agli artt. 75 d. Igs. 159/2011 e 533 cod. proc. pen. e della violazione di legge in relazione all'art.533 cod. proc. pen. - perché manifestamente infondate.
E ciò, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Federico Tommaso, agente di P.g., considera infondata la censura relativa al malfunzionamento del campanello dell'abitazione. La Corte di appello di Catanzaro evidenzia come nell'ordinamento processuale penale sia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire gli elementi necessari all'accertamento di fatti ignoti che siano idonei, se riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, onere non assolto dal ricorrente; onere che incombe sull'imputato personalmente e va assolto in contraddittorio tra le parti, non potendo essere sostituito né dalla prospettazione dei fatti fornita dal difensore né dalla produzione di memorie, anche se provenienti dallo stesso imputato.
E sottolinea come la versione difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe sentito bussare alla porta risulta dunque ipotetica, non avendo Macleo personalmente prospettato tale circostanza perché, non si è sottoposto ad esame ne ha reso spontanee dichiarazioni. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale ci si duole della mancata valutazione delle deduzioni difensive e si insiste su un insussistente travisamento delle prove - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024