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Ordinanza — n. 6688/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed; three-year ban on alternative measures following revocation prevents new requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mattia Pireddu inadmissible regarding his request for alternative detention measures. The Tribunal of Surveillance rejected the request because a three-year ban on such benefits was triggered by the revocation of a previous measure due to specific violations. The Court upheld this decision, confirming that the legislative discretion to impose this triennial preclusion is constitutionally valid and based on the condemned person's specific conduct rather than general recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 58 quater Ord. Pen.; Art. 51-ter, comma 1 Ord. Pen.; The three-year prohibition on granting alternative measures following the revocation of a prior measure constitutes a valid exercise of legislative discretion, grounded in the specific violations committed by the condemned during the execution of the penalty.

Parole chiave

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revocation of alternative measures three-year ban on benefits Tribunal of Surveillance legislative discretion inadmissible appeal specific violations procedural preclusion revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 58 quater Ord. Pen.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 58 quater Ord. Pen., il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca.
Art. 51-ter, comma 1 Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. ri. 173 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIREDDU MATTIA nato a CAGLIARI il 28/05/1997 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Mattia Pireddu - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 47, 47 ter e 58 quater Ord. Pen. - sono manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, nel dichiarare inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, fa leva sulla revoca della misura avvenuta nei confronti del ricorrente il 13.04.2021.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 58 quater Ord. Pen., il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca. Considerato che il divieto triennale di concessione di benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura alternativa precedentemente concessa si fonda sul puntuale riscontro, da parte dello stesso Tribunale di sorveglianza, di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima (come evidenziato da Corte Cost. con la sentenza ri. 173 del 2021, la preclusione, di cui viene esclusa l'illegittimità costituzionale, costituisce espressione della discrezionalità legislativa, non in contrasto con la funzione rieducativa della pena e non irragionevole, in quanto discende da una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni legate al titolo di reato o allo status di recidivo, ma del percorso compiuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, e in particolare di specifiche condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, tenuto conto anche della possibilità, oggi offerta al giudice dal nuovo testo dell'art. 51- ter , comma 1, Ord. pen., di disporre in alternativa alla revoca, riservata ai casi più gravi, la prosecuzione della misura o la sua sostituzione; resta, peraltro, affidata al legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina possa essere attenuato, anche in relazione al rischio che il divieto triennale conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 g