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Ordinanza — n. 6684/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion order citing illegal stay and prior expulsion history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6684/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations regarding the application of specific immigration regulations, but the court found these complaints factually unfounded and repetitive of issues already resolved by the lower court. The decision emphasized that the appellant had previously failed to comply with an expulsion order and remained in the country illegally for an extended period, rendering the new arguments irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-ter d. Igs. 286/1998; Art. 34 d. Igs. 274/2000: Appeals against expulsion orders are inadmissible if they merely reiterate factual disputes already decided by the lower court or rely on arguments that do not constitute new legal grounds for review.

Parole chiave

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illegal stay expulsion order inadmissible appeal repetitive arguments immigration law court costs Cassa delle ammende espulsione nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter, d. Igs. 5 luglio 1998, n. 286
Art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274
286, e dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKROUM MOUSSINE nato il 13/05/1985 avverso la sentenza del 02/10/2023 del GIUDICE DI PACE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Moussine Makrounn di cui al primo e al secondo motivo di ricorso - nei quali il difensore lamenta rispettivamente violazione dell'art. 14, comma 5 -ter, d. Igs. 5 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.

Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dal Giudice di pace di Avezzano nel provvedimento impugnato. In esso si evidenzia che: - l'imputato era stato oggetto di un ordine di espulsione emesso dal Questore di Campobasso già dal 27.11.2015, al quale non aveva ottemperato (nei sette giorni da tale data), e il giorno prima del controllo, avvenuto 1'11.11.2018, era stato scarcerato e doveva essere sottoposto alla misura dell'obbligo di firma presso la Stazione dei carabinieri di Avezzano; - la fattispecie ha natura di reato omissivo proprio, in quanto il reato non si limita all'omissione del rispetto del provvedimento di espulsione, ma si estende a tutto il periodo di permanenza nel territorio nazionale in contrasto con il Testo Unico sull'Immigrazione, stante il richiamo all'art.. 14, comma 5 -bis dello stesso che espressamente fa riferimento al "soggiorno illegale"; - non può essere accolta la richiesta di applicazione dell'art. 34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in ragione del fatto che l'imputato, oltre ad essere pregiudicato, è rimasto a lungo nel territorio dello Stato illegalmente. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale genericamente si fa riferimento a una situazione di impossidenza neppure documentata e alla sottoposizione a misura cautelare impeditiva di un adempimento imposto ben prima, nonché ad una insussistente omessa valutazione della richiesta di applicazione del fatto di particolare tenuità - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 genna