Cassation court dismisses appeal regarding execution of continued crimes, ruling the most serious violation is the one with the highest actual sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore La Barbera inadmissible, upholding the Court of Appeal's determination of the most serious violation in a case of continued crimes. The appellant argued that attempted extortion should be treated as more severe than consummated extortion, but the court found this claim infounded. The decision rests on the principle that the execution judge must identify the violation with the highest actual sentence imposed by the trial court, which was attempted extortion at six years, rather than the lower sentences for other related offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187 disp. att. cod. proc. pen.; The execution judge is bound to identify the most serious violation based on the highest actual sentence imposed by the trial court, without modifying the original penalty specifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BARBERA SALVATORE nato a TRABIA il 01/01/1954 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che l'unico motivo del ricorso nell'interesse di Salvatore La Barbera - nel quale il difensore si duole della violazione della disciplina della continuazione in executivis, lamentando che sarebbe stata considerata più grave una condanna per tentata estorsione anziché una condanna per estorsione consumata e che comunque non sarebbe stata individuata la violazione più grave, rappresentata dalla condanna che, riconoscendo la continuazione tra l'associazione mafiosa e il delitto di estorsione, rideterminava la pena in anni 9 e mesi 2 di reclusione — è manifestamente infondato.
Chiaro è, invero, il disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui, per l'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato. E chiaro è il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall., Rv. 260903).
Correttamente, quindi, la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha individuato come violazione di maggiore gravità la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione che nel caso in esame è quella per la tentata estorsione di cui alla sentenza sub 1) dell'ordinanza, pari ad anni 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa, e non quella di cui alla sentenza sub 2) del medesimo provvedimento, di anni 4 e mesi 8 di reclusione in ordine al reato di associazione, né quella complessiva delle fattispecie riunite in continuazione sub 3) dell'ordinanza, né quella per la più grave di dette fattispecie, il delitto di associazione per delinquere, per il quale risulta inflitta in concreto la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione (anni 7 di reclusione ridotti per il rito).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai !;ensi dell'art. 616 cod. proc. pen. t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,