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Ordinanza — n. 6679/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of mitigation and sentencing error as groundless complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6679/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gioacchino Ragaccio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had rejected claims regarding the absence of a statutory mitigation under Article 54 of the Penal Code and the application of Article 131 bis, relying on trial records showing the defendant was heading in the wrong direction and lacking proof of hospital access. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appellant's arguments were merely generic factual complaints and legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. P.Q.: Appeals based on generic factual complaints regarding the absence of statutory mitigation or sentencing errors are inadmissible if the lower court's decision rests on clear evidentiary findings and established case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory mitigation sentencing error factual complaints court costs Cassa delle ammende Penal Code contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Invero, la Corte di appello di Palermo, nell'escludere la scriminante ex art. 54 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
e all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione - perché, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche, sono manifestamente infondate.
Art. 616 cod. proc. pen. P.Q.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 54 cod. pen
Invero, la Corte di appello di Palermo, nell'escludere la scriminante ex art. 54 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
e all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGACCIO GIOACCHINO nato a CANICATTI il 12/08/1983 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ---2 Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Gioacchino Ragaccio - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante ex art. 54 cod. pen. e all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione - perché, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche, sono manifestamente infondate.

Invero, la Corte di appello di Palermo, nell'escludere la scriminante ex art. 54 cod. pen. in relazione alla violazione dell'obbligo di non accedere nel comune di Agrigento, fa leva sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, secondo cui il ricorrente si stava dirigendo in direzione opposta a quella del nosocomio, e sulla mancata produzione di documentazione per dimostrare un effettivo accesso ospedaliero. Nell'escludere, poi, l'invocata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., fa leva sui precedenti penali della stessa indole di cui al certificato del casellario giudiziale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.