Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding suspended liberty control sanction denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Gioacchino Cestari's appeal inadmissible, ruling that the Milan Court of Appeal had already adequately addressed his arguments. Cestari argued the lower court failed to sufficiently analyze his personal characteristics and the minor nature of the offense when denying a suspended liberty control sanction. The court rejected this, noting the lower court correctly relied on repeated violations of curfew, numerous prior convictions, and the defendant's resistance to rehabilitation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals alleging insufficient reasoning are inadmissible if the lower court's decision already contains correct legal arguments addressing the cited grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESTARI GIOACCHINO nato a NAPOLI il 14/01/1963 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; - Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Gioacchino Cestari — nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione in relazione alla richiesta della sanzione sostitutiva della libertà controllata — sono inammissibili in quanto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte della Corte d'Appello di Milano.
Invero, la sentenza impugnata nega la pena sostitutiva della libertà controllata, in assenza di specifica allegazione circa le condizioni di vita, di collocazione e di lavoro del ricorrente, in virtù delle plurime violazioni del foglio di via, realizzatesi in un arco temporale breve e indice della noncuranza per le prescrizioni impartite, dei numerosi precedenti penali e della personalità del reo, il quale, nel corso degli anni, si è dimostrato restio a intraprendere un percorso rieducativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale ci si duole del mancato approfondimento di ulteriori indici della personalità di Cestari e si insiste sulla minima rilevanza penale del fatto - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.