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Ordinanza — n. 6674/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6674/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele Fina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already rejected claims regarding the lack of reasoning, statutory violations, and the absence of mitigating circumstances based on the defendant's prior criminal record and the nature of the weapons found. Consequently, the higher court upheld the lower decision without examining the merits of the new arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and repetitive of issues already examined by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded repetitive grounds court costs criminal procedure violazioni della legge sulle armi esplosivi e articoli pirotecnici contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagarnento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1 cod. proc. pen.
Art. 522, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 517 cod. proc. pen.
e art. 517 cod. proc. pen., con il secondo della violazione dell'art.
Art. 4 L. 110/75
pen., con il secondo della violazione dell'art. 4 L. 110/75, con il terzo del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con l'ultimo motivo della violazione dell'art.
Art. 157 cod. pen.
110/75, con il terzo del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con l'ultimo motivo della violazione dell'art. 157 cod. pen. - oltre a essere reiterative di censure già esaminate, sono manifestamente infondate.
art. 517 cod. proc. pen
e art. 517 cod. proc. pen., con il secondo della violazione dell'art.
art. 157 cod. pen
110/75, con il terzo del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con l'ultimo motivo della violazione dell'art. 157 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINA EMANUELE nato a AVEZZANO il 02/07/1982 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUELA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Emanuele Fina - nel quale il difensore si duole con il primo motivo di ricorso del vizio di motivazione e della violazione degli artt. 522, comma 2, cod. proc. pen. e art. 517 cod. proc. pen., con il secondo della violazione dell'art. 4 L. 110/75, con il terzo del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con l'ultimo motivo della violazione dell'art. 157 cod. pen. - oltre a essere reiterative di censure già esaminate, sono manifestamente infondate.

Invero, la Corte d'appello di L'aquila evidenzia che: - in data 26.04.2018 il ricorrente veniva rinvenuto in possesso di due manganelli, di cui non forniva alcuna giustificazione, e che del tutto pretestuosa era quella fornita in un secondo momento da Fina, relativa alla natura di souvenir degli stessi, trattandosi invero di armi destinate alla offesa della persona; - non sussistono gli estremi per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. né delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, di cui due specifici; - non risulta decorso il termine di prescrizione, tenendo conto della sospensione ex art. 159, comma 2, n.1 cod. pen. di un anno e sei mesi, trattandosi di reato commesso nel periodo (di applicazione della riforma Orlando) compreso tra il 4.8.2017 e il 31.12.2019.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagarnento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio