Cassation appeal dismissed for inadmissibility as complaints concern facts rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Romeo Croce inadmissible because the grievances raised concerned factual disputes rather than legal errors. The appellant challenged the lower court's finding of an aggravating circumstance regarding 'frivolous motives' based on the potential offensiveness of a baseball bat used in a sporting rivalry. The court rejected these arguments as non-justiciable in a legality proceeding, noting they merely reproduced issues already properly addressed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must raise legal errors, not factual disputes; complaints regarding the existence of aggravating circumstances based on factual assessments are inadmissible in legality proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCE ROMEO nato a CAPISTRELLO il 22/09/1951 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Romeo Croce - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi — , come altresì supportate da successiva memoria difensiva, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto doglianze in fatto.
Rilevato che le stesse sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Invero, la Corte di appello di Roma giustifica il mantenimento della circostanza aggravante dei futili motivi in virtù della potenzialità offensiva della mazza da baseball posseduta dall'imputato in un contesto di competizione e di rivalità sportiva (escludendo anche la possibilità di qualificare il fatto di particolare tenuità ex art. 131 bis cod. pen. a causa della gravità di quest'ultimo, desumibile dalla gratuità della condotta assunta, che avrebbe potuto innescare reazioni avverse e degenerare in conseguenze più gravi).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.