Criminal appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate evidence and misapplying theft value thresholds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Myrteli Hamdi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Hamdi argued that the lower court violated the law regarding theft under Article 648 by failing to recognize the value of the stolen item, while the appellate court had already quantified the value at over 400 euros based on the owner's testimony. The court rejected this because appeals to the Supreme Court cannot be used to re-evaluate evidence or challenge factual findings made at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks to re-evaluate evidence or challenge factual findings established by the appellate court, as the Supreme Court's role is limited to legal error review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYRTELI HAMDI nato il 29/09/1992 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Hamdi Myrteli - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 648, secondo comma, cod. pen. - sono inammissibili. Invero, la Corte di appello di Ancona ha escluso l'ipotesi ex art. 648, secondo comma, invocata dalla difesa, sulla base del considerevole valore del bene ricettato (come emerso dalle dichiarazioni del proprietario, che pur insistendo su un mero valore affettivo del bene, ne quantificava il valore in almeno quadrocento euro).
Considerato che il ricorso - volto unicamente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.