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Ordinanza — n. 6669/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible de plano due to lack of notice for de plano inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6669/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to notify him of the hearing date for the de plano inadmissibility ruling. The court rejected this claim, noting that de plano inadmissibility for plea agreements is explicitly exempt from procedural formalities, including notice and adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals against de plano inadmissibility rulings for plea agreements are inadmissible due to the absence of required procedural formalities and notice.

Parole chiave

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de plano inadmissibility plea agreement procedure extraordinary appeal lack of notice procedural formalities condanna al pagamento pecuniario pagamento dell'ammenda credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Invero, la declaratoria di inammissibilità de plano è prevista nei casi tassativamente indicati dall'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso risulta manifestamente infondato ai sensi dell'art. 625 bis, comma quarto cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACCHIONI PAOLO nato a CASTEL GOFFREDO il 27/09/1939 avverso l'ordinanza del 12/10/2q23 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMApit—o—giirrg-6-glè-155nt; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il difensore di Paolo Pacchioni ha proposto ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto, che sarebbe consistito nell'omessa comunicazione della data di fissazione dell'udienza avverso l'ordinanza con la quale la Quinta Sezione di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità de plano del ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano di irrogazione della pena concordata con il P.G. ex art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati di bancarotta impropria da reato societario, aggravamento del dissesto e ricorso abusivo al credito, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello.

Il ricorso risulta manifestamente infondato ai sensi dell'art. 625 bis, comma quarto cod. proc. pen. Invero, la declaratoria di inammissibilità de plano è prevista nei casi tassativamente indicati dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in particolare per le sentenze di patteggiannento e di concordato in appello, fondate sull'accordo delle parti, per esigenze deflattive al fine di alleggerire il carico delle udienze di questa Corte, prevedendo l'adozione di un provvedimento senza formalità di procedura, quindi, in assenza di contraddittorio e senza obbligo di dare avviso alle parti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.