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Ordinanza — n. 6668/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming recidivism and mitigation violations due to prior surveillance breaches.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6668/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Paolo Gangi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Gangi argued that the Court of Appeal violated Article 133 of the Penal Code by ignoring his request to exclude recidivism and apply general mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly assessed prior surveillance violations as indicative of Gangi's high propensity to reoffend and the lack of valid justification for his breaches, including the unproven stomach tumor claim. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the application of recidivism or the denial of general mitigating circumstances are inadmissible in cassation if the lower court adequately addressed the facts and legal arguments regarding the defendant's prior conduct and lack of valid excuses.

Parole chiave

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recidivism application general mitigating circumstances special surveillance obligations cassation inadmissibility procedural costs award prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGI PAOLO nato a CATANIA il 07/12/1978 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Paolo Gangi - nel quale il difensore lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello di Catania disatteso la richiesta di esclusione della recidiva e di concessione delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentite in sede di legittimità in quanto in fatto e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici.

Invero, in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nei confronti dell'imputato, la Corte d'Appello - con motivazione scevra da vizi logici e giuridici - ha rapportato le violazioni precedenti a quelle attuali, ritenendo che le plurime inosservanze degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale siano sintomatiche di elevata propensione a delinquere di Gangi e di spregio dei provvedimenti dell'Autorità. La Corte ha rilevato, altresì, che non è possibile applicare le circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali, anche per altre tipologie di reato, unitamente all'assenza di motivi validi che giustifichino le violazioni (lo stato di malattia - per un tumore allo stomaco - peraltro non è mai stato dimostrato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.