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Ordinanza — n. 6667/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against special surveillance sentence for procedural violations and lack of mandatory hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6667/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Palermo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had found Palermo violated his residence obligation during special surveillance, rejecting his necessity defense due to unverified medical claims and contradictory hospital records. The cassation court upheld this decision, noting the necessity defense was manifestly unfounded and the lack of a mandatory hearing under Article 545-bis did not render the sentence void.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3; Art. 545 bis cod. proc. pen.: The court may reject necessity defenses based on unverified medical evidence without a mandatory hearing, and the absence of an explicit warning under Article 545-bis does not invalidate the sentence if the judge implicitly evaluated the lack of prerequisites for alternative measures.

Parole chiave

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special surveillance violation necessity defense rejection medical evidence verification mandatory hearing requirement procedural nullity absence appellate court discretion court costs and fines omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 545 bis cod. proc. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso risulta altrettanto inammissibile in quanto l'udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen. non è prevista in via necessaria, tanto più in appello (si veda per tutte Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 545 bis cod. proc. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso risulta altrettanto inammissibile in quanto l'udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMO CARMELO nato a CATANIA il 02/03/1957 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Carmelo Palermo - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 125, comma 3, e 545 bis cod. proc pen. e del vizio di motivazione - sono inammissibili, in quanto, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, sono manifestamente infondate.

Invero, nella sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania evidenzia che: - il ricorrente, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha violato la prescrizione di permanere nel proprio domicilio tra le ore 21.00 e le ore 6.00; - non è ravvisabile nel caso di specie lo stato di necessità invocato dalla difesa in quanto non è stata accertata a carico di Palermo alcuna patologia e, per di più, la diagnosi resa alle dimissioni (colica renale dx) si è fondata sulle solo dichiarazioni del ricorrente, il quale non si è neppure sottoposto ad esami clinici a conferma di quanto lamentato; - Palermo risulta essersi recato presso il nosocomio solo dopo avere saputo del controllo presso la sua abitazione; - la patologia lamentata (colica renale) è del tutto inverosimile, ponendosi altresì in contrasto con il lasso di tempo che risulta essere trascorso nell'attesa della visita dell'imputato (che, arrivato in ospedale alle ore 23.53, è stato preso in cura solamente alle ore 2.40, per poi essere dimesso 10 minuti dopo).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso risulta altrettanto inammissibile in quanto l'udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen. non è prevista in via necessaria, tanto più in appello (si veda per tutte Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., 285412-01, secondo cui in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza , presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gen