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Ordinanza — n. 6662/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to prior adequate examination of subjective element and weapon facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6662/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already thoroughly examined the lack of subjective intent in the possession of a gun and the nature of the weapon, rejecting the defense's claims. The Supreme Court upheld this decision, noting that the appellant's arguments were insufficient to overturn the established facts regarding the gun's functionality and the absence of a legal justification for possession.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 125, 192 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the lower court has already adequately examined and rejected the arguments concerning the subjective element of the crime and the material facts of the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective element of crime possession of stolen goods weapon modification facts court costs and fines porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
pen., in relazione all'art. 648 cod. pen. sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto e del vizio di motivazione - sono inammissibili perché già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
pen., in relazione all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643
E ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MAURIZIO nato a PALERMO il 04/06/1969 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Maurizio Bevilacqua - nel quale il difensore si duole della erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 cod. pen. sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto e del vizio di motivazione - sono inammissibili perché già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Invero, la Corte d'appello di Palermo evidenzia che non vi è dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non avendo l'imputato, sorpreso nella disponibilità della pistola, fornito alcuna giustificazione o causa lecita del possesso del bene, limitandosi a riferire che gli era stato appena ceduto da un soggetto non identificato. E ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643).

La Corte rileva, altresì, che la clandestinità dell'arma è già stata accertata con sentenza definitiva, non potendo più essere messa in discussione, ma che, in ogni caso, l'ipotesi sostenuta dalla difesa secondo cui si tratterebbe di un'arma giocattolo non è condivisibile in quanto la pistola risulta essere stata modificata con caricatore e dieci proiettili, così da essere perfettamente funzionante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2