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Ordinanza — n. 6661/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior merit review and excessive punishment arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Cara inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a violation of procedural articles and excessive sentencing regarding the carrying of a weapon, but the lower court had already thoroughly addressed these points. The supreme court rejected the appeal because the arguments were insufficiently motivated and the lower court's reasoning on subjective intent and prior criminal record was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds were already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments, particularly when challenging the severity of the punishment without new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive punishment carrying weapon drug possession court costs guida nonostante revoca della patente traffico aggravato di stupefacenti sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 533, 535, 192 cod. proc. pen.
Art. 187 Codice della strada
Art. 4 I. n. 110 del 1975
Art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARA RAFFAELE nato a FOGGIA il 09/11/1998 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Raffaele Cara - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen., 187 Codice della strada, 4 I. n. 110 del 1975 e 133 cod. pen., e del vizio di motivazione - sono inammissibili perché già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione.

Invero, la Corte di appello di Bari, a fronte della doglianza difensiva circa l'assenza dell'elemento soggettivo e in particolare la consapevolezza del porto, rileva che nessun dubbio sussiste con riguardo alla responsabilità di Cara per il porto di strumento atto ad offendere, considerato che la mazza di legno era rinvenuta tra le gambe dell'imputato. Sottolinea, in relazione al fraintendimento della richiesta di sottoposizione ad accertamenti per verificare l'assunzione di stupefacenti, come la tesi del difetto di comunicazione tra forze dell'ordine sia mera supposizione.

Fa, infine leva, per escludere il fatto di particolare tenuità, sui precedenti penali dell'imputato, il quale è stato più volte condannato per aver guidato con patente revocata, e sulla circostanza che egli si trovava alla guida dell'autovettura in possesso di sostanze stupefacenti e con uno strumento di offesa portato illecitamente fuori dalla propria abitazione e pronto per l'uso. Osservato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa contesta le suddette argomentazioni e insiste genericamente su un vuoto motivazionale sul trattamento sanzionatorio a fronte, altresì, di un motivo di appello generico circa l'incongruità della pena - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio