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Ordinanza — n. 6660/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit arguments and repetition of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Priolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of the anti-mafia code and a defect in reasoning, but the court found these claims either not properly argued in the appeal or merely repetitive of issues already resolved by the Court of Appeal. Consequently, the court rejected the request for review based on the procedural defects and the lack of new substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 2 cod. antimafia; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain new merit arguments; those not formulated in the appeal or reproducing previously decided issues are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility anti-mafia code violation procedural defect appeal repetitive arguments dismissal Cassazione ordinanza proroga della carcerazione di sicurezza prognosi di pericolosità prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 2 cod. antimafia
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO SALVATORE nato a PALERMO il 05/05/1979 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Salvatore Priolo - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 2, cod. antimafia e del vizio di motivazione - in parte non risultano essere state dedotte nel merito e in parte sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Palermo con la sentenza impugnata.

Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - dalla lettura del certificato penale in atti risulta che dal 2.7.2013, data di emissione dell'originario decreto di prevenzione personale, Priolo non è stato condannato mai a pene superiori ai due anni e che, comunque, con decreto della stessa Corte in data 24/01/2018 è stato disposto l'aggravamento della sorveglianza speciale con il prolungamento della durata da due a tre anni (per cui deve ritenersi attuale la valutazione della pericolosità); - non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. considerata l'abitualità della condotta delittuosa ascrivibile all'imputato, il quale risulta gravato da diverse condanne definitive per violazioni connesse alla misura di prevenzione e risulta sottoposto a giudizio, oltre che nel presente procedimento, anche per due ulteriori violazioni della normativa; - non esistono elementi di segno positivo valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla negativa personalità di Priolo, incline a delinquere, emergente dai numerosi precedenti specifici a suo carico, commessi anche successivamente all'applicazione della misura di prevenzione.

Considerato che le censure relative all'elemento soggettivo non risultano essere state formulate con l'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio