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Ordinanza — n. 6659/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for conditional release citing mere complaints and lack of genuine remorse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6659/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Vincenzo Desiderio's appeal against his conditional release inadmissible, ruling that his arguments constituted mere complaints rather than valid legal challenges. The court noted Desiderio's extensive criminal history, including multiple convictions and pending drug-related cases, alongside his history of evading law enforcement orders. Consequently, the court determined that his claims regarding age and overall conduct failed to demonstrate the necessary genuine remorse and behavioral change required for release.

Regesto Legislator

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Art. 176 cod. pen.; Art. 47-ter, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354; Appeals based solely on factual complaints without new legal grounds are inadmissible in Italian criminal procedure.

Parole chiave

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conditional release appeal mere factual complaints genuine remorse requirement criminal history assessment inadmissible appeal liberazione condizionale regime penitenziario sospensione condizionale della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 176 cod. pen.
Art. 47-ter, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354
(per non avere valorizzato, ai fini della concessione della liberazione condizionale, il complessivo comportamento tenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, sintomatico senza dubbio di ravvedimento), nonché alla violazione dell'art. 47-ter, comma 1, I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERIO VINCENZO nato a NAPOLI il 07/04/1945 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Vincenzo Desiderio, come altresì supportate da successiva memoria difensiva, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento al dettato dell'art.176 cod. pen. (per non avere valorizzato, ai fini della concessione della liberazione condizionale, il complessivo comportamento tenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, sintomatico senza dubbio di ravvedimento), nonché alla violazione dell'art. 47-ter, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354 (per non avere preso in considerazione l'età del condannato, superiore ad ottant'anni, intrinsecamente incompatibile con la detenzione carceraria) non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che: - a carico di Desiderio sono annotate dieci condanne per reati poste in essere dal 1964 al 2006, tra i quali anche favoreggiamento personale con l'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 e associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; - risultano, inoltre, pendenti due procedimenti per ricettazione e violazione della legge sugli stupefacenti; - da informative delle forze dell'ordine emerge, tra l'altro, che più volte il soggetto si è reso irreperibile, da ultimo proprio in relazione all'ordine di esecuzione della pena emesso il 22.11.2019, eseguito solo il 7.2.2020; - nel caso in esame, quindi, non emerge alcuna concreta condotta nel senso di un effettivo e irreversibile cambiamento espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime, militando la recente sottrazione all'ordine di esecuzione nel senso dell'assenza di un processo di affrancamento e di recupero (non avendo invero il condannato dedotto alcunché sul punto, ma essendosi limitato ad invocare la concessione della liberazione condizionale alla luce della sua regolare condotta carceraria e in particolare della precedente concessione in suo favore della liberazione anticipata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 genn