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Ordinanza — n. 6658/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against probation revocation due to inadmissible factual complaints lacking final conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6658/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Domigno's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Domigno argued that the probation was revoked based on mere news reports of two crimes without a final conviction. The Court rejected this, noting the lower court correctly identified the suspect's persistent criminal behavior as grounds for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: Appeals in supervision proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints lacking a final conviction or merely repeat arguments already adequately examined by the lower court.

Parole chiave

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probation revocation supervision appeal inadmissible appeal factual complaints final conviction requirement legal fees criminal fines abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 617 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMIGNO GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/07/1984 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giovanni Domigno - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione ai presupposti per la ratifica del provvedimento di sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale e la revoca di detto beneficio, individuati in due mere notizie di reato, per truffa e evasione, in assenza di una condanna definitiva - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale evidenzia che: - Domigno, già resosi responsabile in data 19 agosto 2022 di evasione, il 29 maggio 2023 è stato denunciato per truffa, per avere utilizzato una carta prepagata money a lui intestata e della quale aveva denunciato lo smarrimento; - trattasi di comportamenti tali da determinare la revoca della misura alternativa, in quanto sintomatici di una pervicacia nel delinquere e di una mancanza di resipiscenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024