Italian court dismisses appeal against supervision tribunal regarding inapplicable alternative measures for long prison terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dario Minnella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The supervision tribunal correctly rejected requests for alternative measures like home detention because the sentence exceeded four years and the minimum time served requirement for semi-liberty was not met. Consequently, the court upheld the original decision as legally sound and free from error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 678 cod. proc. pen.; Art. 27, 32 Cost.: Appeals challenging the inapplicability of alternative execution measures due to sentence length or insufficient time served are inadmissible when the lower court's assessment is legally correct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNELLA DARIO nato a PIAZZA ARMERINA il 08/08/1978 avverso il decreto del 10/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Dario Minnella - nel quale il difensore si duole della violazione di legge dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 678 cod. proc. pen. e degli artt. 27 e 32 Cost. - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
Invero, il decreto di inammissibilità del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo non incorre in alcuna violazione di legge, risultando le misure alternative richieste dal ricorrente (affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) inammissibili, poiché la pena da scontare è superiore ad anni quattro e in ogni caso il ricorrente non ha espiato il quantum di pena necessario per l'applicazione della semilibertà. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.