Criminal appeal dismissed for being filed personally by the accused after the 2017 law requiring mandatory defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the accused, violating the mandatory representation requirement introduced by Law 103/2017. The challenged decision by the Vercelli Magistrate of Surveillance rejected the compensation claim, and the appeal itself occurred after the statutory change effective August 3, 2017. Consequently, the court ruled that the appeal must be signed by a qualified defense lawyer, imposing costs and a fine on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by a defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACHA MOHAMED nato il 01/03/1990 avverso il decreto del 23/05/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di VERCELLIo 3 L bgard-aciVtgrgréTi5ft-F;; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;_ Ritenuto in fatto e considerato in diritto Mohamed Tacha ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo risarcitorio ex art. 35-ter I. 26 luglio 1975. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.