Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and argumentation against lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for non-specific reasons lacking critical arguments against the lower court's factual and legal grounds. The appellant challenged a conviction for traffic offenses with recidivism, but failed to articulate specific objections to the reasoning provided by the appellate and trial courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is based on non-specific grounds and fails to provide specific critical arguments against the factual or legal reasons underpinning the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARI MARIO (01HDNPS) nato a THIENE il 08/07/1983 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che CARI Mario ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Vicenza dì condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, codice strada, con la recidiva nel biennio (in Pozzoleone, 1/6/2019) ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P esidente Gabriella Cappello Dona