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Ordinanza — n. 6653/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible for reiterative grounds and attacking persuasive quality of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6653/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Rutigliano and Marciano inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued against the appellate court's evaluation of evidence and the reasoning's persuasiveness, but the court held that such attacks are precluded in cassation. Consequently, the appeals were rejected because they merely reiterated grievances already addressed by the lower court without raising new legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely reiterate grievances already answered by the lower court or attack the persuasive quality of the reasoning rather than manifest illogicality or contradiction.

Parole chiave

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reiterative grounds inadmissible appeals persuasive quality evidence evaluation cassation limits motivi di revisione esame nel merito motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021
sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019
Corte cost. n. 186/2000
277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUTIGLIANO SIMONE nato a TRIESTE il 13/08/1984 MARCIANO CHETI nato a BASSANO DEL GRAPPA il 23/12/1979 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa degli imputati RUTIGLIANO Simone e MARCIANO Cheti ha proposto con unico atto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Treviso di condanna dei predetti per i reati di concorso in furto aggravato in abitazione e utilizzo indebito di bancomat (limitatamente all'acquisto di capi d'abbigliamento), ha rideterminato la pena, revocando la pena accessoria, con conferma nel resto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi meramente reiterativi delle doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta; che, peraltro, la difesa ha inteso contestare la valutazione del materiale probatorio, in ipotesi di sentenze conformi di merito [in ordine ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione del materiale probatorio, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01, in cui si è ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, in cui si è riaffermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasívità, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres dente .