Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and improper sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bonanno Gaspare inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a generic review of evidence, while the court noted the appeal lacked specific legal grounds and focused on sentencing parameters already justified by lower courts. The decision relied on established principles regarding the assessment of recidivism and dangerousness under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is entirely generic without specific legal arguments or if it improperly challenges the territorial courts' justified assessment of sentencing parameters regarding recidivism and dangerousness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO GASPARE nato a ERICE il 28/07/1984 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di BONANNO Gaspare ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo di conferma di quella del Tribunale di Trapani, con la quale il predetto è stato condannato per un furto aggravato in abitazione (in Trapani, 8/6/2016), con la recidiva qualificata; ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità: il primo in quanto del tutto generico, a fronte della dettagliata disamina degli elementi probatori, costituiti dall'esame del DNA, ma anche dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, oltre che silente sulle ragioni di diritto e i dati in fatto a sostegno della richiesta (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); i restanti, siccome inerenti al trattamento sanzionatorio (aumento per la recidiva qualificata e dosimetria della pena), giustificato congruamente dai giudici territoriali attraverso la valorizzazione di elementi rientranti tra i parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen., mediante rinvio alla maggiore pericolosità espressa con la condotta ai fini della ritenuta recidiva e ai numerosi e gravi precedenti penali per reati specifici in epoca immediatamente antecedente, argomentare coerente con í principi più volte affermati da questa Corte di legittimità in punto maggiore pericolosità dell'imputato (sez. 2 n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv. 264533; sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il esidente Gabriella Cappello Do el