Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a justified discretionary sentencing decision under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Procurator's appeal inadmissible, ruling that the lower court's acquittal based on minor fault was legally sound. The defendant argued against the discretionary assessment of his driving conduct, citing the absence of passengers and lack of accidents. The court rejected this dissent, affirming that the trial judge's evaluation was congruent with established legal principles and factual elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal challenging a discretionary sentencing decision is inadmissible if the dissent lacks logical contradictions and aligns with established legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: COGNO GIOVANNI nato a ALBA il 13/06/1955 avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale COGNO Giovanni è stato assolto dal reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.
b) e 2- sexies, codice strada (in Carmagnola il 15/3/2022), perché non punibile per particolare tenuità del fatto, avendo il giudice valorizzato a tal fine il lieve scostamento dalla soglia di rilevanza penale della condotta; l'assenza di passeggeri sul mezzo; la mancata causazione di incidenti e il fatto che l'accertamento era stato effettuato nel corso di ordinaria attività di controllo e non perché gli operanti fossero stati insospettiti dalle modalità di guida; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché il ricorrente ha inteso formulare un dissenso rispetto a una valutazione discrezionale che, tuttavia, risulta congruamente giustificata dal giudice, con richiami a elementi fattuali certamente utilizzabili (modalità della condotta) e con un argomentare scevro da contraddizioni o manifeste illogicità, oltre che coerente con i principi di diritto formulati nella materia (Sez.
U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres' ente Gabriella C